Contro questo provvedimento di cui nessuno parla, è attiva una raccolta firme del COGEDE. A Genova da domani saranno presenti banchetti in numerose vie (Via Campetto, Via San Lorenzo, Via XX Settembre) per informare i cittadini e raccogliere le firme. Dopo il successo della battaglia per il boicottaggio INVALSI In prima fila le scuole del centro storico Daneo e Garaventa.
Sta per essere approvata (con grande rapidità e nel silenzio assoluto) la legge sull'autogoverno delle scuole, frutto di un accordo tra Pd e PdL. Si tratta di una legge che modificherà radicalmente il governo delle istituzioni scolastiche, e per questo è urgente informare su quanto sta accadendo e prendere posizione.
Bisogna partire da una comparazione con la famigerata proposta di legge che porta il nome di Valentina Aprea, deputata PdL ed ex sottosegretaria all'istruzione all'epoca del ministro Moratti, neo-assessore all'istruzione della Regione Lombardia. La comparazione è d'obbligo perché - come vedremo subito - la legge in fase di approvazione è figlia della sua idea originaria, anche se alcuni esponenti politici del centro-sinistra – giustamente imbarazzati da questa parentela – si sforzano di negarlo.
La sua proposta di legge, presentata per la prima volta nel maggio 2008 (in parte modificata successivamente, ma in questa sede è bene rifarsi al suo disegno originario e genuino), era divisa in due parti: la prima dedicata al governo delle istituzioni scolastiche, la seconda allo stato giuridico e al reclutamento dei docenti. Questo secondo capitolo, che prevedeva – tra l'altro – i concorsi di istituto (spesso denominati “chiamata diretta” dei docenti), gli albi regionali e la differenziazione di ruoli e stipendi fra i docenti, nel provvedimento in discussione non c'è. E' un aspetto che viene sbandierato dal Pd come un suo successo, ma sarebbe più corretto definire la questione uno “stralcio”, come si dice nel gergo parlamentare: la questione – infatti – non è stata affrontata e disciplinata in altro modo (cosa che rappresenterebbe un risultato politico), ma è stata semplicemente accantonata, ed è facile prevedere che i suoi sponsor non demorderanno e torneranno presto all'attacco. Si tratta di un rinvio, e quando la partita viene rinviata nessuna delle due squadre può rivendicare di averla vinta.
Della prima parte della proposta Aprea, cade la possibilità di trasformare le scuole in fondazioni. Anche questo viene sbandierato da Francesca Puglisi - responsabile scuola del Pd - come un successo politico, ma la cosa suona piuttosto strana se pensiamo che proprio in questi giorni la stessa Puglisi tesse le lodi della fondazione per gestire le scuole dell'infanzia comunali proposta dal Comune di Bologna, invitando i critici a “non erigere steccati ideologici”. Da un punto di vista giuridico, le fondazioni di cui si parla sono le stesse, disciplinate allo stesso modo dal Codice civile.
Per il resto, la legge in discussione è sostanzialmente uguale alla prima parte della legge Aprea. Certo, c'è qualche aggiustamento lessicale: il “Consiglio di amministrazione” - che nella mente di Aprea doveva sostituire il Consiglio di istituto - diventa un più morbido “Consiglio dell'autonomia” (art. 3). C'è anche qualche correttivo sulla sua composizione: laddove Aprea chiamava il dirigente a presiederlo e lasciava indeterminata la rappresentanza dei genitori, il nuovo testo conferma la situazione attuale: presidenza affidata a un genitore e pariteticità delle componenti genitori e docenti (art. 4). Ma il resto è farina del sacco di Aprea (salvo alcune aggiunte che vedremo tra poco). Entrambi i testi, infatti, si basano su una distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione. Il fulcro del governo dell'istituto è il dirigente, al quale – in entrambe le proposte – spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e la responsabilità dei risultati (art. 5). Nulla è detto a proposito dei criteri di nomina del dirigente, che - di conseguenza - continuerà ad essere designato dal Ministero, con una procedura centralizzata che è l'esatta antitesi dell'autonomia. Al Consiglio dell'autonomia (come al CdA partorito da Aprea) spettano le sole funzioni di indirizzo. Nel dettaglio, il nuovo testo prevede che questo organo abbia tra le sue competenze l'adozione del Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti (Pof), il bilancio preventivo e consuntivo, il regolamento di istituto, la designazione di componenti del nucleo di autovalutazione e gli accordi con i soggetti esterni alla scuola. Perde quindi una lunga serie di attribuzioni che attualmente spettano al Consiglio di istituto: acquisto di attrezzature didattiche e tecnico-scientifiche, adattamento del calendario scolastico, criteri generali per la programmazione educativa, criteri per l'attuazione delle attività extrascolastiche (corsi di sostegno, attività complementari, visite guidate, viaggi di istruzione, etc.), partecipazione ad attività sportive e didattiche, criteri generali per la formazione delle classi, adattamento dell'orario scolastico, sperimentazione e aggiornamento, uso degli edifici scolastici, educazione alla salute etc. L'amputazione drastica delle competenze corrisponde quindi a un accentramento di poteri nelle mani del solo dirigente, sottolineata anche dalla ridefinizione dei compiti del Collegio dei docenti, che nel nuovo testo sono riassunti nella definizione ampia e generica al tempo stesso: “ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative”, mentre nell'attuale formulazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) le competenze sono elencate con maggior dettaglio. Una maggiore elasticità nella definizione è sicuramente positiva, ma se accompagnata da un accentramento di poteri nelle mani del dirigente rischia di tradursi in un progressivo svuotamento.
Ma l'alterazione profonda sta anche nei criteri di rappresentanza. Nel Consiglio dell'autonomia (così come nel Cda di Aprea) entrano anche membri esterni alla scuola, scelti tra “le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”. Scompaiono i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, mentre la rappresentanza degli studenti nelle scuole superiori, anche se prevista, è indeterminata nel numero. L'articolo che disciplina la presenza dei soggetti che sono parte integrante della vita scolastica (art.7, praticamente identico a quello della proposta Aprea) si limita a dire che “le istituzioni scolastiche […] valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza”. I modi in cui tutto questo dovrebbe avvenire sono demandati ai singoli regolamenti di istituto, che dovrebbero disciplinare anche la rappresentanza (unica parola che il nuovo testo aggiunge a quello di Aprea). Praticamente scompaiono i consigli di classe, interclasse e intersezione, i rappresentanti di classe, le assemblee e i comitati dei genitori, le assemblee degli studenti, ovvero tutti gli organi attualmente previsti dalla legge. Saranno i singoli Consigli dell'autonomia a prevedere norme al riguardo nei regolamenti di istituto, senza alcun vincolo. Che tipo di rappresentanza, con quali poteri, quale meccanismo di nomina, quale agibilità all'interno della scuola, quale monte ore annuo per le assemblee: questioni cruciali lasciate all'autonomia scolastica, che - essendo incentrata sulla figura del dirigente e contaminata dalla presenza di membri esterni che porteranno nella scuola logiche ad essa estranee, magari di tipo aziendale – si configura più come autocratica che democratica, e quindi sarà poco propensa a regolamentare partecipazione e rappresentanza in modo ampio e sostanziale. Va inoltre messo in conto che questo sistema produrrà una estrema disomogeneità fra istituti e aree geografiche.
Il fatto che gli organi collegiali - la cui istituzione risale a una legge del 1974 - non fossero più in grado da molto tempo di favorire una effettiva partecipazione al governo della scuola è evidente a tutti. Che la soluzione potesse risiedere nella loro abolizione e nella sostituzione con forme di rappresentanza indeterminate e affidate alla libera scelta delle singole scuole supera ogni immaginazione. E' una scelta che non dà alcuna risposta alla crisi di rappresentanza, ma anzi la acuisce, in quanto rende la rappresentanza indeterminata, differenziata, frammentata: una scorciatoia “dirigista” in luogo della necessaria elaborazione di nuove e più incisive forme di autogoverno.
Dalla proposta Aprea il nuovo testo riprende senza particolari modifiche (tranne un accenno del tutto indeterminato - e perciò ambiguo - a una prossima valutazione “esterna” della scuola) l'articolo dedicato al nucleo di autovalutazione del funzionamento dell'istituto, con una ripetizione letterale della filosofia di tale valutazione, basata in entrambi i testi su un imprecisato criterio di “qualità” e su parametri di natura economico-aziendale quali efficienza ed efficacia (art. 8). La sovrapposizione fra i due testi si spinge al punto che il secondo eredita dal primo - con un maldestro copia e incolla del tutto incoerente con il resto - un intero comma, quello dedicato ai partner delle scuole-fondazioni, che nella nuova proposta di legge non sono previste, ma di cui evidentemente sopravvive il fantasma (art. 10.2).
Il nuovo testo aggiunge alcune disposizioni a quello di Aprea. Quella di maggiore impatto è l'autonomia statutaria dei singoli istituti (art. 1). E' un passaggio molto forte: basti pensare che l'autonomia statutaria è riconosciuta ai Comuni, cioè all'ente territoriale che rappresenta l'intera comunità e che esprime i suoi organi di governo attraverso elezioni a suffragio universale (e di tipo diretto per quanto riguarda la nomina del sindaco). L'autonomia che ne deriva non è quella che serve alla scuola: un'autonomia didattica e organizzativa in grado di valorizzare le competenze educative dei docenti, le forme di autogoverno che coinvolgono in modo attivo e non formalistico tutte le componenti che vivono nella scuola, i legami con le opportunità educative e la realtà sociale del territorio. Sarà invece un'autonomia fondata sulla separazione, l'autoreferenzialità e la parcellizzazione, un'autonomia centrata su un dirigente scolastico nominato dall'alto, un'autonomia più attenta alle logiche aziendali (competizione e mercato) che al progetto educativo e ai bisogni sociali.
La parcellizzazione del sistema delle autonomie scolastiche non viene compensata dalle reti e dai consorzi costituiti fra istituzioni scolastiche, altra novità rispetto al disegno originario di Aprea (art. 10). Si tratta infatti di strumenti finalizzati ad altri scopi: da un lato a reperire risorse economiche da partner privati (viene quindi ribadito implicitamente che la scuola pubblica sarà sempre meno finanziata dal settore pubblico), dall'altro lato ad innalzare gli “standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica”, dove il secondo termine – ancora una volta del tutto generico – lascia intravedere chiaramente forme di competizione e classifiche tra scuole, mentre il primo indirizza la valutazione degli studenti verso parametri di uniformità, perdendo di vista uno degli obiettivi pedagogici che dovrebbe essere prioritario nella didattica, ovvero la differenziazione.
Nel nuovo testo, infine, vengono introdotti organi di rappresentanza istituzionale delle scuole autonome (art. 11: Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, Conferenze di ambito territoriale), il cui disegno complessivo appare assai sbrigativo e a tratti confuso, e sembra andare a comporre una ulteriore stratificazione di enti e competenze che complica il quadro burocratico senza incidere positivamente sul governo delle istituzioni scolastiche.
In definitiva, il testo in fase di approvazione è molto simile al disegno originario della prima parte della proposta Aprea, meno le fondazioni (giudicate “cattive” se pensate a Roma, e cosa buona e giusta se concepite a Bologna), più l'autonomia statutaria e le reti delle istituzioni autonome.
Ma è molto importante vedere anche in che modo si è arrivati alla formulazione di questa proposta di legge. Giovanni Bachelet, deputato del Pd, ha ricostruito l'iter parlamentare ed ha scritto che il lavoro di revisione – realizzato dal comitato ristretto della VII commissione della Camera – si è svolto nell'arco di poche settimane. Pochi deputati, nel chiuso di una stanza, hanno scritto a tempo record norme fondamentali per il governo della scuola, mandando in soffitta le norme del '74 (che - con tutti i loro difetti e la loro inadeguatezza - erano state concepite in ben altro clima partecipativo). Nessuna forma di pubblicità al dibattito, nessuna trasparenza, nessun coinvolgimento delle componenti che vivono nella scuola. Un esempio estremo di quella autoreferenzialità che è ormai una malattia inguaribile del sistema politico.
Ci sono molte e buone ragioni per opporsi a questa pessima legge, e bisogna farlo prima che sia troppo tardi.
dal Forum Retescuole
